L’imprenditore agricolo può procedere alla vendita diretta, al dettaglio e non anche all’ingrosso, dei prodotti agricoli bypassando la disciplina amministrativa del commercio a condizione che abbia a oggetto prodotti provenienti in misura prevalente dalla sua azienda e che l’ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita di prodotti non provenienti dall’azienda nell’anno solare precedente non superi 160.000 euro per gli imprenditori individuali e 4 milioni di euro per le società.

Nell’ambito del commercio elettronico non verrà emesso nessun documento a fronte di una vendita a consumatori privati, essendo sufficiente l’annotazione sul registro dei corrispettivi del totale delle operazioni giornaliere ex articolo 24 del DPR n. 633/72. Nell’ipotesi in cui vengano emesse fatture su richiesta o meno dei clienti, occorrerà istituire, insieme con il registro dei corrispettivi, il registro delle fatture emesse di cui all’articolo 23 del DPR n. 633/72.

VANTAGGI DEL REGIME AGRICOLO RISPETTO
AL REGIME APPLICABILE AD ATTIVITA’ COMMERCIALI:

Ai fini IRPEF: la ditta individuale agricola è tassata sempre sulla base della rendita catastale del terreno e non sulla base del fatturato

Ai fini IVA:Regime agricolo di vantaggio – art. 34 del D.P.R. n. 633/1972. L’IVA si detrae in modo forfettario,

 

Ulteriore vantaggio se:
– non superi euro 7.000 di fatturato annuo
– il fatturato deriva almeno per 2/3 dalla vendita di prodotti agricoli: regime di esonero
Regime di esonero si definisce tale perché esonera l’azienda agricola da qualsiasi obbligo contabile e dichiarativo.
In questo caso quindi il produttore non emette fatture in caso di vendita perché:
1) i suoi acquirenti,  quando acquistano i beni o utilizzano i servizi nell’esercizio dell’impresa (cioè quando chi acquista ha la partita iva), devono emettere autofattura, in luogo del cedente esonerato,
2) verso i consumatori finali è esonerato dall’emissione di documenti a fronte di una vendita.
3) Tale esonero non è azionabile nel caso di cessione di prodotti agricoli precedentemente acquistati da terzi, in quanto tale vendita riveste natura commerciale.
In caso di superamento della soglia dei 7,000 euro
Il superamento fa cessare l’agevolazione dal periodo di imposta successivo,” a condizione che non sia superato il limite di un terzo delle cessioni di beni diversi da quelli cui si applica il regime speciale di cui al comma 1 del medesimo art. 34. In tale ultimo caso occorre, invece, annotare tutte le fatture emesse e ricevute in apposito registro.
E’ fondamentale effettuare una valutazione annuale della propria posizione, per capire se vi sono gli estremi per modificare regime fiscale dall’anno successivo.