Oggi più che mai i professionisti desiderano stringere alleanze, ridurre i costi e integrare i servizi.

Diverse sono le forme giuridiche che consentono di realizzare queste obiettivi associativi:

1. STUDIO ASSOCIATO

I  vantaggi di lavorare come libero professionisti con la formula dello studio associato sono:

  • possibilità di dividere le spese per la gestione dello studio;
  • possibilità di dedurre i costi di attrezzature o addirittura di un’automobile;
  • possibilità di assumere personale che serve l’intero studio (es. una segreteria);
  • poossibilità di fornire al pubblico un panorama di competenze più ampio e completo.

Naturalmente prima di valutare questa opportunità c’è bisogno che i professionisti abbiano già un proprio business avviato perché lo studio associato non va inteso come una forma adatta in fase di avvio di professione. Questo perché ci sono comunque delle corpose spese da sostenere.

Uno studio associato può essere costituito con una scrittura privata (autenticata da un notaio) o un atto pubblico. Il documento deve riportare nome, cognome e titoli professionali degli associati e deve essere trasmesso a tutti gli ordini professionali competenti.

In uno studio, ciascun associato risponde della propria responsabilità professionale nei confronti del cliente con cui instaura un rapporto lavorativo, regolato da una lettera di incarico, ma il compenso per ogni prestazione deve essere effettuato dall’associazione, che – da un punto di vista fiscale – necessita l’apertura di una partita iva presso l’Agenzia delle Entrate.

In termini fiscali, il reddito prodotto da un’associazione è inteso come reddito da lavoro autonomo e viene regolato dall’articolo 5 del DPR n. 917/86. In termini semplici, i compensi sono percepiti dall’associazione e le quote di partecipazione agli utili sono proporzionate agli incarichi di ciascun associato (salvo diversa indicazione nell’atto costitutivo).

Ogni studio associato deve presentare la propria dichiarazione dei redditi, ma non risulta soggetto ad imposte dirette: ogni associato sarà soggetto a tassazione IRPEFin proporzione al reddito prodotto all’interno dell’associazione. Lo studio associato è invece soggetto al pagamento dell’IRAP (Imposta Regionale Attività Produttive) e agli studi di settore.

Ai fini IRAP, invece, lo studio associato è un soggetto passivo, e quindi tenuto autonomamente al pagamento dell’imposta.

Questo significa che ogni anno lo studio associato è obbligato alla presentazione della dichiarazione IRAP.

Gli studi associati sono soggetti anche agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), ovvero uno strumento accertativo che mira a calcolare i ricavi presunti di ogni singola attività professionale per confrontarli con quelli effettivamente realizzati.

A livello previdenziale, ciascun associato deve risultare iscritto alla Cassa di Previdenza del proprio ordine professionale.

2. SOCIETA’ FRA PROFESSIONISTI

La STP può assumere diverse forme giuridiche ed è qui che risiede la differenza maggiore con lo studio associato. Questo significa che la STP è una società (spesso una Srl) e pertanto può avere un nome di fantasia (tenendo conto delle norme deontologiche) non associato necessariamente a uno dei professionisti soci.

La STP può prevedere lo svolgimento di diverse attività professionali e può avere pertanto un carattere multidisciplinare. A questo proposito si possono inserire nella STP anche soci “non professionisti” come investitori oppure come persone che svolgono attività tecniche. Tuttavia i due terzi del capitale sociale e la maggioranza dei voti per le decisioni deve essere riservata ai soci professionisti.

Come per lo studio associato, anche la STP deve essere iscritta al Registro delle Imprese e l’iscrizione deve essere poi notificata all’ordine, collegio o albo di riferimento.

Nonostante sia possibile costituire una Stp dal 2013, in realtà questa formula non è mai decollata, continuando a preferire la professione esercitata in forma individuale o associativa, perché questa soluzione risulta troppo incerta in termini di regime fiscale.

3. COWORKING

il coworking consiste semplicemente nella condivisione di spazi e servizi lavorativi, mantenendo la propria indipendenza professionale.

Uno spazio pensato ed adattato anche allo svolgimento di eventi e meeting, che incoraggia e favorisce incontri, sinergie e partnership tra professionisti e professionalità diverse. Un coworking è ufficio condiviso già arredato e completo di attrezzature: stampanti, connessione a internet, elettricità, acqua e gas.

Una condivisione senza vincoli societari o associativi che frutta collaborazione rapida ed immediata tra coworkers, ideatori e creatori di prodotti e servizi a costi ridotti (o almeno condivisi) e per questo in costante vantaggio competitivo rispetto ad entità già presenti sul mercato.

I vantaggi del coworking sono sicuramente legati alla immediatezza della soluzione e all’indipendenza del professionista: dall’oggi al domani il professionista può “affittare una postazione” in un coworking a costi decisamente più contenuti rispetto a qualsiasi ufficio tradizionale.

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