Oggi in particolare, alla luce del Covid-19 le imprese familiari si stanno rivelando più solide rispetto alle altre.

Vediamo quali sono le caratteristiche:

Impresa familiare è un’ impresa individuale e non una società

L’impresa familiare è quel particolare tipo di impresa individuale attraverso cui è possibile svolgere un’attività imprenditoriale con l’ausilio di familiari. Questo significa che i diritti e le obbligazioni restano solo in capo al titolare.

I redditi dell’ impresa familiare vengono imputati a ciascun familiare in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili, fissa il limite di tale imputazione nella misura massima pari al 49% dell’ammontare del reddito complessivo dell’impresa.

Nel caso di emersione di una perdita d’esercizio, in coerenza con la normativa civilistica, la disciplina fiscale prevede che essa venga imputata esclusivamente al titolare: non può essere ripartita tra i familiari partecipanti all’impresa in proporzione alle quote di partecipazione.

In caso di recesso del familiare egli riceve la “buonuscita“. L’importo attribuito non va assoggettato ad Irpef in capo al soggetto percipiente, né è deducibile dal reddito d’impresa.

Non sono previsti limiti per le dimensioni.

L’impresa può avere come oggetto qualunque tipo di attività (agricola, commerciale, industriale), a eccezione di quelle espressamente vietate dalla legge: attività bancaria ed assicurativa.

Unioni civili, convivenze di fatto e impresa familiare

La Legge Cirinnà richiama le disposizioni dell’art. 230-bis C.C. ed estende alle unioni civili la disposizione per i coniugi e loro familiari, che prevede un’estensione dei diritti patrimoniali (oltre che il mantenimento) e l’applicazione dei poteri di gestione per le decisioni aziendali.

Riguardo alle convivenze di fatto, le nuove norme estendono espressamente al convivente alcune tutele, riservate al coniuge o ai familiari, ad es. in materia penitenziaria, sanitaria, abitativa; nessuna disposizione, invece, estende al convivente gli stessi diritti e obblighi di copertura previdenziale previsti per il familiare coadiutore. Essendo privo dello status di parente o affine entro il terzo grado rispetto al titolare d’impresa, il convivente di fatto non è contemplato quale prestatore di lavoro soggetto ad obbligo assicurativo in qualità di collaboratore familiare.

Impresa familiare in caso separazione o di divorzio

Con il divorzio viene meno per il coniuge il rapporto di collaborazione all’impresa familiare.

La separazione non rompe il vincolo matrimoniale. Di conseguenza,  un’impresa familiare non cessa necessariamente in caso di separazione tra i coniugi, in quanto lo status di coniuge rimane tale.

Alcuni casi affrontati in studio di costituzione di impresa familiare

Officina meccanica

Un’ officina meccanica il cui titolare, artigiano, viene affiancato dalla moglie per la gestione del settore amministrativo, con un utile in crescita, ha deciso di costituire un’impresa familiare- In tal modo ha ottenuto il raggiungimento di tre scopi:

continuare a gestire un’azienda senza appesantirla degli obblighi che invece avrebbe una forma societaria. Si pensi ai costi di costituzione della società, di gestione fiscale e contabile (alcuni tipi di società infatti richiedono la tenuta di una contabilità di tipo ordinario a prescindere dall’entità del volume d’affari, e l’approvazione con deposito del bilancio d’esercizio annuale), di gestione amministrativa (non è possibile prelevare i guadagni senza doverli giustificare  – in particolare bisogna far ricorso alla distribuzione dei dividendi in alcuni tipi di società).

– garantire alla moglie, che presta la propria collaborazione in maniera continuativa, una posizione contributiva presso l’INPS.

ridurre il carico fiscale portando in deduzione gli ulteriori oneri INPS pagati per la moglie.

 la moglie presenta una propria dichiarazione dei redditi. Finora la moglie non poteva per esempio nemmeno aprire una finanziaria non avendo alcun reddito proprio. Ora può avere accesso al credito con la sua posizione reddituale personale.

 Attività commercio di generi alimentari

Un negozio di generi alimentari gestito sotto forma di ditta individuale decide di ampliare l’offerta aprendo un altro punto vendita.

Il titolare pertanto, che finora era coadiuvato dal marito in maniera non continuativa, decide di costituire un’impresa familiare.

I due coniugi in questo modo gestiscono separatamente i due punti vendita. All’interno dei due negozi ciascuno di loro lavora in maniera del tutto autonoma e si avvale anche di personale dipendente.

Dopo 40 anni di lavoro, i due coniugi giungono alla pensione e decidono di vendere uno dei due punti vendita. La moglie decide di continuare a mantenere l’attività, il collaboratore suo coniuge, invece decide di ritirarsi. L’impresa familiare è quindi stata sciolta con conseguente cessazione della posizione INPS del marito (collaboratore uscente). La moglie ha ottenuto, invece ai fini INPS, la riduzione dei contributi del 50%.

Fotografo d’arte in regime forfetario

Un fotografo, coadiuvato dalla moglie durante gli eventi e poi in studio, svolgente attività in regime forfetario, ha deciso di costituire un’impresa familiare pur mantenendo il medesimo regime e i vantaggi conseguenti.

– Le imprese familiari che adottano il regime forfettario applicano l’imposta sostitutiva sul reddito, al lordo dei compensi dovuti dal titolare al coniuge e ai suoi familiari; l’imposta sostitutiva è dovuta solo dall’imprenditore titolare dell’impresa familiare.

 – Pertanto i collaborati familiari sono esonerati dagli obblighi dichiarativi.

– Il titolare dell’impresa familiare in regime forfettario si fa carico della totalità dei contributi previdenziali obbligatori, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell’impresa familiare e li deduce dal reddito determinato forfetariamente.

 

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