Il Covid-19 ha portato alla ribalta l’attività delle imprese di pulizia, in particolare quelle delle imprese di sanificazione, titolate a svolgere il servizio finalizzato alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori dal possibile contagio, garantendo la salubrità degli ambienti di lavoro.

La legge comprende nella categoria delle imprese di pulizia quelle che svolgono le seguenti attività:
– pulizia: riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza;
– disinfezione: procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni;
– disinfestazione: procedimenti e operazioni atti a distruggere piccoli animali, in particolare artropodi, sia perché parassiti, vettori o riserve di agenti infettivi sia perché molesti e specie vegetali non desiderate, integrale o mirata ad una singola specie;
– derattizzazione: procedimenti e operazioni di disinfestazione atti a determinare o la distruzione completa oppure la riduzione del numero della popolazione dei ratti o dei topi al di sotto di un certa soglia;
– sanificazione: procedimenti e operazioni atte a rendere sani determinati ambienti mediante l’attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione, oppure mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l’umidità e la ventilazione o per quanto riguarda l’illuminazione e il rumore.

Per l’esercizio dell’attività di servizi di pulizia sono richiesti:
– requisiti di onorabilità;
– requisiti tecnico-professionali;
– requisiti di capacità economica.
Tali requisiti devono essere posseduti al momento dell’iscrizione al Registro delle Imprese.

PREPOSTO
La categoria “Imprese di sanificazione – Servizi di disinfestazione” è soggetta all’obbligo della nomina del preposto alla gestione tecnica, il quale non può essere un professionista esterno, ma soltanto il titolare stesso, uno dei soci, un amministratore o un dipendente.
Sono necessari anche appositi requisiti professionali. Nelle imprese artigiane, il preposto alla gestione tecnica deve necessariamente coincidere con il titolare dell’impresa individuale o con un socio lavoratore della Snc o della Srl o con un socio lavorante accomandatario della Sas.

La particolare attività di sanificazione oggi richiesta a i fini Covid-19, è riservata alle imprese di pulizia in possesso dei requisiti previsti dalla L. 82/1994 e iscritte nel Registro delle Imprese – REA alla specifica categoria “Imprese di sanificazione”, il cui codice Ateco è: 81.29.1 – Servizi di disinfestazione.

INTERVENTI MINORI
Gli interventi di sanificazione Covid consentiti alle imprese di pulizia possono riguardare ambienti e loro pertinenze, mezzi di trasporto (autobus, treni, aerei, navi), taxi e ozonizzazione degli ambienti (controllo e miglioramento del microclima).
Non sono consentiti interventi di altro tipo. Infatti, altri interventi, quali ad esempio quelli sugli impianti di condizionamento delle autovetture, sugli impianti di condizionamento e climatizzazione degli edifici o l’igienizzazione degli automezzi, non rientrano tra quelli consentiti alle imprese di pulizie: sono necessari i requisiti di impresa di sanificazione.

REQUISITI DI ONORABILITÀ
I requisiti di onorabilità devono essere posseduti dai seguenti soggetti:
– titolare dell’impresa individuale;
– institore o direttore preposto all’esercizio dell’impresa, di un ramo d’azienda o di una sua sede;
– tutti i soci di Snc e tutti i soci accomandatari di Sas o di Sapa;
– tutti gli amministratori di società di capitali, comprese le cooperative.
I requisiti di onorabilità prevedono che il soggetto non abbia subito condanne definitive per una pena detentiva superiore a 2 anni, né sia stato dichiarato fallito o sottoposto a misure di sicurezza o di prevenzione o sanzionato per violazioni in materia previdenziale o di lavoro non conciliabili  in via amministrativa.

REQUISITI TECNICO PROFESSIONALI
Ai fini delle abilitazioni e dei requisiti tecnico-professionali richiesti, si distinguono 2 situazioni:
– pulizia e/o disinfezione: non è richiesta né la nomina di un preposto alla gestione tecnica, né il possesso di requisiti professionali;
– disinfestazione, derattizzazione e/o sanificazione: è necessaria l’indicazione di un preposto alla gestione tecnica il quale sia dotato a sua volta di uno dei seguenti requisiti tecnico-professionali:
a) titolo di studio:
◊ diploma universitario o di laurea in materia tecnica utile ai fini dello svolgimento dell’attività;
◊ diploma di istruzione secondaria superiore in materia tecnica attinente all’attività;
◊ attestato di qualifica a carattere tecnico attinente all’attività, conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale. Il corso di studi specifico deve aver previsto almeno un corso biennale di chimica, nonché nozioni di scienze naturali e biologiche.

b) assolvimento dell’obbligo scolastico e acquisizione di esperienza professionale:
◊ i nati prima del 1952 per provare l’assolvimento dell’obbligo scolastico devono dimostrare la frequenza della scuola dell’obbligo per 5 anni; i nati dal 1952, la frequenza della scuola dell’obbligo per 8 anni; i nati dal 1985 al 1992, la frequenza della scuola dell’obbligo per 9 anni;
◊ l’esperienza lavorativa si attesta con la dimostrazione di un periodo di esperienza professionale qualificata nello specifico campo di attività di almeno 3 anni in qualità di:
• titolare, amministratore, socio, tutti lavoranti iscritti all’Inail per attività tecnico manuale;
• collaboratore familiare, lavorante iscritto all’Inail per attività tecnico manuale;
• dipendente operaio qualificato inclusa formazione lavoro con conseguimento della qualifica d’uscita, escluso apprendistato.

REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA FINANZIARIA
I requisiti di capacità economica finanziaria si intendono infine posseduti nel caso di:
– assenza di protesti cambiari negli ultimi 5 anni, salvo riabilitazione o dimostrazione di aver completamente soddisfatto i creditori;
– iscrizione all’Inps e all’Inail, ricorrendone i presupposti di legge, di tutti gli addetti compreso il titolare e i familiari e i soci prestatori d’opera;
– regolare applicazione dei contratti collettivi di settore qualora l’impresa occupi personale dipendente;
– titolarità di almeno di un c/c bancario, postale (anche online).

SERVIZI RESI A EDIFICI
Dal 1.01.2015 (L. 23.12.2014, n. 190) le imprese di pulizia, per i servizi resi agli edifici, sono state assoggettate al particolare meccanismo c.d. del reverse charge. Come chiarito dalla circolar dell’Agenzia delle Entrate 27.03.2015, n. 14/E, sono attratte da tale regime esclusivamente le imprese che operano attraverso i codici ATECO 2007:
– 81.21.00: pulizia generale non specializzata di edifici
◊ pulizia effettuata all’esterno di edifici di ogni tipo, inclusi uffici, fabbriche, negozi, uffici pubblic ed altre strutture commerciali e professionali, nonché condomini;
◊ pulizia specializzata di edifici, effettuata da imprese che dispongono di capacità e attrezzatura particolari, come la pulizia di vetrate, camini e caminetti, fornaci, inceneritori, caldaie, condotti di ventilazione e dispositivi di evacuazione dei fumi; pulizia di macchinari industriali;
◊ altri servizi di pulizia di edifici e di impianti e macchinari industriali;
– 81.22.02: altre attività di pulizia specializzata di edifici.

ATTIVITÀ ESCLUSE DAL REVERSE CHARGE
Poiché non vengono richiamate dalla circolare, devono intendersi escluse dal reverse charge le imprese che operano servizi relativi di cui ai codici ATECO:
– 81.22.01: attività di sterilizzazione di attrezzature medico sanitarie;
– 81.29.10: disinfezione e disinfestazione di edifici, navi, treni, aerei, derattizzazione e servizi di fumigazione;
– 37.00.00: raccolta e depurazione delle acque di scarico (spurgo delle fosse biologiche, dei tombini, ecc.);
– 81.29.91: pulizia e lavaggio di aree pubbliche, rimozione di neve e ghiaccio;
– 81.29.99: altre attività di pulizia nca (pulizia e manutenzione di piscine treni, autobus, aeroplani, cisterne per trasporti su strada o marittimi, ecc.).

FATTURAZIONE DELLE PRESTAZIONI
Il tema della fatturazione dei servizi di pulizia, sanificazione e disinfezione è piuttosto vasto, non foss’altro che per le combinazioni che offre.
Per quanto riguarda i servizi di pulizia, quelli di cui ai codici ATECO 81.21.00 e 81.22.02, distinguiamo i seguenti casi:
impresa in regime Iva ordinario o semplificato:
◊ fattura emessa nei confronti di soggetto Iva: si applica il “reverse charge”;
◊ fattura emessa nei confronti di soggetto pubblico (per ambito istituzionale): si applica lo “split payment”;
◊ fattura emessa nei confronti di soggetto pubblico (per ambito commerciale): si applica il “reverse charge”;
◊ fattura emessa nei confronti di soggetto “privato”: si applica l’addebito dell’Iva;
– impresa in regime agevolato forfettario:
◊ fattura emessa nei confronti di chiunque: non si applica l’Iva.
Per quanto riguarda i servizi di sanificazione e disinfezione si possono verificare i seguenti casi:
– impresa in regime Iva ordinario o semplificato:
◊ fattura emessa nei confronti di soggetto Iva: si applica l’addebito dell’Iva;
◊ fattura emessa nei confronti di soggetto pubblico (indifferentemente, ambiti istituzionali e commerciali): si applica lo “split payment”;
◊ fattura emessa nei confronti di soggetto “privato”: si applica l’addebito dell’Iva;
– impresa in regime agevolato forfettario:

◊ fattura emessa nei confronti di chiunque: non si applica l’Iva.

SERVIZI MISTI
Nel caso in cui l’impresa di pulizia in regime Iva ordinario o semplificato debba fatturare servizi misti, appartenenti sia alla categoria delle pulizie sia a quella delle sanificazioni, dovrà stare molto attenta a distinguere tali servizi, emettendo la fattura secondo le regole
e le casistiche previste per le singole tipologie di servizi. Se la fatturazione dovesse invece risultare unitaria, comprendendo in maniera indistinta i servizi di pulizia e quelli di sanificazione, il documento verrà emesso rispettando le seguenti ipotesi:
– nei confronti di soggetto Iva: applicando l’Iva;
– nei confronti di soggetto “privato”:
applicando l’Iva;
– nei confronti di soggetto pubblico:
applicando lo split payment.
Le imprese in regime forfettario, ovviamente, emetteranno la fattura nei confronti di chiunque senza applicare l’Iva.

 

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