La possibilità di detenere le quote societarie da parte di un unico socio determina il sorgere di alcuni obblighi/diritti peculiari sanciti dal codice civile che possono essere così sintetizzati:

  • al momento della costituzione di una Srl unipersonale per atto unilaterale (su impulso del socio unico appunto), mediante atto notarile, il capitale in denaro deve essere interamente versato, (a differenza di quanto previsto per le Srl con pluralità di soci per le quali è consentito un riferimento al conferimento per il 25% della quota) – art. 2464, comma 4, c.c.
  • negli atti e nella corrispondenza delle SpA e delle Srl unipersonali deve essere espressamente indicato se queste hanno un unico socio – art. 2250, comma V, c.c.;
  • gli amministratori o l’amministratore unico (se persona diversa dal socio unico) delle SpA o Srl unipersonali devono depositare al Registro delle Imprese (presso la Camera di Commercio competente per territorio) le generalità del socio unico e comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione. Parimenti, gli amministratori devono dare pubblicità alla costituzione o ricostituzione della pluralità dei soci – artt. 2462 e 2470, commi da 4 a 6, c.c.;
  • al socio unico di Srl o SpA unipersonali è garantita la responsabilità limitata al patrimonio personale, fermo restando eventuali responsabilità derivanti dalla sua condotta di amministratore della medesima società;
  • nel caso in cui una Srl o una SpA con pluralità dei soci divengano unipersonali in un momento successivo alla loro costituzione, l’unico socio rimasto deve completare il versamento degli eventuali decimi rimasti (dopo il recesso degli altri soci) entro il termine di 90 giorni;
  • gli eventuali contratti tra società e socio unico, nonché le operazioni a favore dell’unico socio devono obbligatoriamente essere trascritti nel libro delle decisioni degli amministratori oppure risultare da atto scritto. In mancanza, tali contratti e tali operazioni non saranno opponibili ai creditori – art. 2478 c.c..

Differenza tra Srl unipersonale e a Pluralità di Soci

Dal punto di vista della tassazione, la Srl unipersonale non si distingue dalla Srl con pluralità di soci, se non per alcune peculiarità.

Per quanto riguarda l’IRES (imposta sul reddito delle società) nel caso della S.r.l. a socio unico, viene calcolata applicando alla base imponibile l’aliquota fissa del 24%, e che, dunque, è indipendente dall’eventuale aumento dei ricavi societari.

L’Srl unipersonale dovrà altresì versare, come per le Srl con pluralità di soci, l’IRAP (imposta regionale sulle attività produttive) che varia da Regione a Regione e per la quale l’aliquota ordinaria è fissata attualmente al 3,9%.

Chi intende costituire una Srl unipersonale sarà poi soggetto alla tassazione sui dividendi percepiti in qualità di socio unico che formano reddito  nella misura del 58,14% e quindi soggetti ad Irpef.  Nel caso di  distribuzione degli utili tra soci capitali, ad esempio da srl a holding, non cambia nulla. Nella società che riceverà i dividendi, essi concorrono alla formazione del reddito solo per il 5% (il 95% restante è detassato).

Infine, qualora il socio unico sia al tempo stesso amministratore della società dovrà versare i contributi previdenziali.

Decidere di lasciare gli utili all’interno della srl (capitalizzando sempre più e pagare solo Ires e Irap), per evitare di versare la ritenuta a suo carico, è impossibile. Tuttavia, però, vi sono una serie di strumenti, utilizzati dalle grandi imprese (che riescono a versare in tasse solo il 30% degli utili, ), per evitare di versare anche la ritenuta sulla distribuzione degli utili.

Pianificazione fiscale

Con la giusta pianificazione fiscale, basata sull’utilizzo di strumenti, quali MarchioTFM rimborsi spese di trasferta (solo per citarne alcuni) si colma il giusto fabbisogno economico tuo e della tua famiglia evitando di prelevare gli utili (salvo alcuni casi eccezionali).

Dividendi

I  dividendi percepiti da soci di società di capitali appartengono all’area dei redditi di capitale di cui agli articoli 44 e 45 del Tuir. Tale normativa non prevede una definizione specifica di redditi di capitale ma un elenco tassativo di tipologie reddituali. Nel caso della tassazione dei dividendi il criterio fondamentale è quello della provenienza. 

La tassazione dei dividendi erogati sarà diversa a seconda della tipologia di partecipazione/quota detenuta presso la società.

la Legge di Bilancio 2018 che ha equiparato la tassazione sulle persone fisiche non in regime di impresa che detengono partecipazioni qualificate o non qualificate con tassazione ad aliquota fissa 26% dal 2018.

In particolare, nel caso dei dividendi distribuiti da società residenti e derivanti da partecipazioni qualificate, la tassazione da applicare a partire dal 2019 (redditi 2018) dipende dal soggetto destinatario dei dividendi medesimi ovvero:

  • ritenuta alla fonte a titolo di imposta del 26% sull’intera base imponibile per le persone fisiche non in regime di impresa. Il contribuente persona fisica non dovrà riportare nulla in dichiarazione dei redditi poiché in questo caso è la società stessa che effettua e versa la ritenuta d’acconto. La società sarà tuttavia obbligata alla presentazione della Cupe e del relativo modello 770;
  • base imponibile pari al 58,14% (esenzione del 41,86%) per le persone fisiche operanti in regime di impresa (ditte individuali) e le società di persone. Su tale base imponibile si applicheranno le aliquote IRPEF ordinarie;
  • base imponibile pari al 5% (esenzione del 95%) per le società di capitali.

Per i dividendi distribuiti da società residenti e derivanti questa volta da partecipazioni non qualificate, la tassazione da applicare dipende sempre dal soggetto destinatario dei dividendi medesimi ovvero:

  • ritenuta alla fonte a titolo di imposta del 26% per le persone fisiche non titolari di partita IVA. Il contribuente persona fisica non dovrà riportare nulla in dichiarazione dei redditi poiché in questo caso è la società stessa che effettua e versa la ritenuta d’acconto. La società sarà tuttavia obbligata alla presentazione della Cupe e del relativo modello 770;
  • base imponibile pari al 58,14% (esenzione del 41,86%) per le persone fisiche titolari di partita IVA e le società di persone. Su tale base imponibile si applicheranno le aliquote IRPEF ordinarie;
  • base imponibile pari al 5% (esenzione del 95%) per le società di capitali. Attenzione: in questo caso l’esenzione è totale se la società considerata ha optato per il regime di trasparenza (tassazione in IRPEF direttamente in capo ai soci).

La quota di imponibilità Irpef pari al 58,14% sul singolo socio deriva da una proporzione per effetto della quale la tassazione complessiva Ires 24% società/aliquote Irpef socio faccia si che quest’ultimo venga colpito dall’aliquota irpef marginale.

ESEMPIO CASO 1:       Srl con quota di partecipazione del socio inferiore del 25%

La tassazione dei dividendi eventualmente percepiti si applica mediante una ritenuta d’imposta a titolo definitivo pari al 26%.

Il contribuente persona fisica non dovrà riportare nulla in dichiarazione dei redditi poiché in questo caso è la società stessa che effettua e versa la ritenuta d’acconto.

ESEMPIO CASO 2:       Srl con quota di partecipazione del socio superiore del 25%

Nel caso di socio persona fisica in possesso di partecipazione qualificata, sia egli titolare o non titolare di partita IVA.

In questo caso, infatti, il funzionamento diventa più complesso. Si dovrà mandare, infatti, una quota dei dividendi percepiti ad Irpef.

Questa quota è oggi pari al 58,14%, motivo per cui il restante 41,86% è la quota esente.

In particolare, nel caso dei dividendi distribuiti da società residenti e derivanti da partecipazioni qualificate, la tassazione da applicare dipende dal soggetto destinatario dei dividendi medesimi ovvero:

  • base imponibile pari al 58,14% (esenzione del 41,86%) per le persone fisiche titolari o non titolari di partita IVA e le società di persone. Su tale base imponibile si applicheranno le aliquote IRPEF ordinarie;
  • base imponibile pari al 5% (esenzione del 95%) per le società di capitali.